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Articolo 2 - Disposizioni diverse

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11. Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

12. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 9. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

13. Fermo restando quanto previsto al comma 12, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

14. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a 12, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008 n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuarsi entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto Scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14, confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui al presente articolo.

16. Al termine della fase di cui al comma 9, si provvede alla individuazione ed allo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali 2010-2012.

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